Sinonimo di sostenibilità e qualità:
le nostre certificazioni

Nigelli Imballaggi S.r.l. adotta dove possibile lo stampaggio dell’etichetta richiesta secondo la grafica riportata per gli imballi in cartone ondulato. 
Qualora le caratteristiche strutturali di imballo o i relativi macchinari, utili alla produzione degli stessi, non permettano tale implemento grafico, verranno apportate relative descrizioni allo smistamento materiale, nei documenti di trasporto, cosi come indicato nel file PDF

Dal 1 gennaio 2022 è entrato in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.

Per aiutarvi qui di seguito trovate un comodo elenco delle cose più importanti da sapere per adempiere in modo corretto a quanto richiesto dalla normativa:

specifiche del Paese di destino). Gli imballaggi destinati all’estero, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.

componente separabile manualmente, la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE. Tutte le altre informazioni, comprese quelle relative al conferimento in raccolta differenziata, sono volontariamente applicabili.

componente separabile manualmente la codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE e le indicazioni sulla raccolta.

componenti accessorie non separabili manualmente (es: il punto metallico), devono riportare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale del corpo principale, e le indicazioni sulla raccolta (che seguono il materiale del corpo principale).

principale, ciascuna di queste deve necessariamente riportare la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE e le indicazioni sulla raccolta. Le etichettature ambientali del corpo principale e delle diverse componenti separabili manualmente che costituiscono l’unità di vendita dovrebbero essere apposte su ciascuna componente.

 all’accoppiamento plastica, carta e acciaio. Poiché la decisione 129/97/CE non prevede alcuna numerazione associata a questo accoppiamento, si suggerisce di adottare la numerazione “86”, ovvero la prima numerazione disponibile che non identifica alcun accoppiamento specifico e che quindi si può adottare in questi casi.

sia economicamente sia strutturalmente nel fare fronte all’obbligo è stato deciso che per questi imballaggi l’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio l’obbligo si ritiene adempiuto qualora le informazioni obbligatorie previste dal comma 5 dell’art 219 del TUA, siano veicolate e comunicate mediante supporti esterni (nel caso di imballaggi neutri es: DDT), o canali digitali (come App, QR code, codice a barre, ecc), e qualora non sia possibile nemmeno attraverso questi strumenti, renderle disponibili mediante siti web.

carta con percentuale della frazione cellulosica compresa tra il 60 e il 95% del peso complessivo del pack à Indicare al consumatore di conferire l’imballaggio nella raccolta differenziata per imballaggi in carta mentre gli imballaggi composti (e/o con componenti di diverso materiale non separabili manualmente) a base carta con percentuale della frazione cellulosica inferiore al 60% del peso complessivo del pack à Indicare al consumatore di conferire l’imballaggio in raccolta indifferenziata.

grafiche e di presentazione liberamente scelte, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti dall’art. 219 comma, 5. La norma non prevede indicazioni specifiche riguardo alla grafica, ai colori e alle dimensioni dell’etichettatura.

utilizzatore del packaging, che gli operatori potrebbero ritenere necessario regolare e formalizzare mediante accordi tra le varie parti coinvolte.

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